Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 39/18 – Lussemburgo, 10 aprile 2018
Sentenza nella causa C-320/16 Uber France SAS
Gli Stati membri possono vietare e reprimere penalmente l’esercizio illegale dell’attività di trasporto nell’ambito del servizio UberPop senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio La società francese Uber France fornisce, mediante un’applicazione per smartphone, un servizio denominato Uber Pop, con il quale essa mette in contatto conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana. Nell’ambito del servizio fornito mediante tale applicazione, detta società fissa le tariffe, riceve dal cliente il prezzo di ciascuna corsa (per poi rimetterne una parte al conducente non professionista del veicolo) ed emette le fatture. Uber France è sottoposta a procedimento penale per aver organizzato, tramite il servizio UberPop, un sistema di messa in contatto di clienti con conducenti non professionisti che trasportano persone a titolo oneroso con veicoli aventi meno di dieci posti. Uber France sostiene che la legislazione francese sulla cui base essa viene perseguita in sede penale costituisce una regola tecnica riguardante un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva relativa alle norme e alle regolamentazioni tecniche1 . Tale direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamentazione che detti regole tecniche relative ai prodotti e servizi della società dell’informazione, a pena di successiva inopponibilità di tale legge o di tale regolamentazione ai singoli. Orbene, nel caso di specie, le autorità francesi non avevano notificato alla Commissione la normativa penale in questione prima della sua promulgazione. Uber France ne deduce che essa non può dunque essere sottoposta a procedimento penale per le accuse sopra citate. Investito della controversia, il Tribunal de grande instance de Lille (Francia) chiede alla Corte di giustizia se le autorità francesi fossero tenute o no a notificare previamente alla Commissione il progetto di legge. Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che gli Stati membri possono vietare e reprimere l’esercizio illegale di un’attività di trasporto come quella esercitata tramite UberPop senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio.
La Corte ricorda, anzitutto, che essa ha statuito il 20 dicembre scorso, nella causa Uber Spagna2 , che il servizio UberPop proposto in Spagna rientrava nel settore dei trasporti e non costituiva un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva. Secondo la Corte, il servizio UberPop proposto in Francia è sostanzialmente identico a quello fornito in Spagna, spettando al Tribunal de grande instance de Lille il compito di verificare tale punto.
Pertanto, poiché il servizio UberPop non ricade sotto la direttiva, la Corte ne conclude che l’obbligo di previa notifica alla Commissione, previsto da tale direttiva, non trova applicazione. Ne consegue che le autorità francesi non erano tenute a notificare previamente alla Commissione il progetto di legge penale in questione. IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.