L’articolo 85 del codice della strada disciplina il servizio di noleggio con conducente per trasporto persone, il quarto comma del predetto articolo specifica le sanzioni amministrative in caso di infrazione ad una delle norme che disciplinano questo servizio, oltre a quella pecuniaria è prevista anche la sanzione accessoria ben più grave (da due a otto mesi del ritiro della carta di circolazione).
Come evitare che possa essere attuata la sanzione accessoria?
I furbetti della carta di circolazione, avvalendosi di una modifica al quarto comma dell’articolo 180 del codice della strada, che fu introdotta nella legge 214 del 1/8/2003 per agevolare i soli gestori del servizio pubblico di linea e i gestori del servizio di noleggio SENZA conducente e che recita:
“Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. “
Approfittando di questo passaggio e della mancanza della parola “di LINEA” dopo la parola pubblico, sebbene implicito, al momento della contestazione di una qualunque infrazione NON esibiscono il documento originale ma solo una fotocopia autenticata dal titolare dell’autorizzazione di noleggio.
Questa furbata rende vano l’invio da parte della Polizia locale del documento alla Motorizzazione.
Gli stessi sebbene chiamati ad esibire il documento non ottemperano alla richiesta, rischiando al massimo una sanzione di poche decine di euro.
Risulta pertanto evidente e necessaria una rivisitazione di questi due articoli per rendere più efficaci le contestazioni, nonché un’attenzione maggiore da parte di Prefettura e Motorizzazione per seguire meglio questo iter di sanzioni accessorie .